Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili (Art. 5, L.R. 73/2018)
25/02/2021
Un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/'92) - possibilità di presentare la domanda fino al 30 giugno 2021 per l'annualità 2021
In data 27 dicembre 2018 è stata approvata la legge regionale n. 73 che, all'articolo n. 5, istituisce per il triennio 2019 - 2021 un contributo finanziario annuale a favore delle famiglie con figli minori disabili gravi.
Le modalità di presentazione della domanda e i requisiti sono i seguenti:
- il contributo è annuale per il triennio 2019 – 2021 ed è pari ad euro 700,00 per ogni minore disabile in presenza di un'accertata condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo;
- le istanze devono essere presentate, al proprio Comune di residenza, entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo;
- l'istanza può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi è titolare della responsabilità genitoriale, indipendentemente dal carico fiscale, purché il genitore faccia parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
- sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
- il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.
Il contributo annuale di cui sopra è concesso dal Comune di residenza del richiedente a seguito di specifica istanza che va presentata a partire dal 15 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo stesso.